Art. 3.
(Parità di condizioni fra i detenuti e gli internati).

       1. Negli istituti penitenziari è assicurata ai detenuti e agli internati parità di diritti e di condizioni di vita. In particolare il regolamento di attuazione della presente legge emanato ai sensi dell'articolo 175, di seguito denominato «regolamento», stabilisce limitazioni in ordine all'ammontare del peculio disponibile e dei beni provenienti dall'esterno.
      2. Devono essere operati adeguati interventi per prevenire e dare aiuto alle persone in situazioni di povertà economiche e sociali, curando in particolare se le stesse possano accedere agli aiuti economici e sociali previsti dai servizi competenti senza essere penalizzate dalla loro condizione di emarginazione o di restrizione della libertà personale.

 

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